FAQ
- Che cos'è la cessione del quinto?
E' un prestito personale da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario fino al quinto dell'ammontare dell'emolumento valutato al netto di ritenute. Viene disciplinato dal T.U. d.p.r. 5/1/1950 n. 180 e regolamento attuativo d.p.r. 28/7/1950 n. 895..
- Chi può richiederla?
La cessione del quinto può essere richiesta da:
• Lavoratori dipendenti statali e pubblici
• Lavoratori dipendenti di aziende private e municipalizzate
• Pensionati
Grazie all'evoluzione normativa, volta a snellire le procedure e ad allargare il perimetro dei soggetti finanziabili, sono stati introdotti sul mercato finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio dedicati a dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato (precari e atipici). In questo caso la durata del prestito non può superare quella del contratto di lavoro. Questa forma di prestito non è accessibile per liberi professionisti, commercianti e lavoratori autonomi di qualsivoglia tipologia.
- Chi può concederla?
La cessione del quinto può essere offerta da banche e società finanziarie (Finanziatore), direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi (Intermediari del credito). Il Consumatore, prima di sottoscrivere un contratto di cessione del quinto deve assicurarsi che sulla documentazione contrattuale siano chiaramente individuabili il soggetto Finanziatore (banca o società finanziaria iscritta in appositi albi/elenchi tenuti da Banca d’Italia) e l’eventuale Intermediario del credito (agente in attività finanziaria o mediatore creditizio iscritto in appositi elenchi tenuti dall’OAM – Organismo Agenti e Mediatori Creditizi).
- Quali Garanzie sono richieste?
La Cessione del Quinto è accompagnata dalla stipula di due differenti coperture assicurative :rischio vita e rischio perdita di impiego (solo nel caso di lavoratori dipendenti). Queste coperture sono obbligatorie per legge (D.P.R. 180/1950) e consentono al Finanziatore il recupero del debito residuo nel caso in cui si manifesti il sinistro. Il costo delle coperture assicurative può essere a carico del Finanziatore oppure del Consumatore e deve sempre essere ricompreso nel calcolo del TAEG. Prima della sottoscrizione del contratto, il Finanziatore consegna al Consumatore il Fascicolo Informativo relativo alla polizza vita redatto dalla compagnia di assicurazione e contenente tutti i dettagli delle coperture assicurative. Per i lavoratori di aziende private e municipalizzate che versano contributi previdenziali INPS, in caso di perdita del diritto alla retribuzione si procederà a decurtare/estinguere il debito residuo mediante l’incasso del TFR e/o degli altri emolumenti dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro . In questi casi, infatti, con la sottoscrizione del contratto, il Consumatore autorizza il proprio Datore di lavoro a conservare il TFR maturato e maturando a garanzia della cessione quinto stipendio. Nel caso in cui tali somme non siano sufficienti si procederà ad attivare la copertura assicurativa. Oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge ed al TFR non sono richieste garanzie aggiuntive.
- Qual è il Costo del Finanziamento?
• Tasso Annuo Nominale in breve T.A.N.
• Tasso Annuo Effettivo Globale in breve T.A.E.G. (che consente al Consumatore di confrontare le
varie offerte)
• Prodotti/servizi accessori che è necessario sottoscrivere per ottenere il credito
• Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito
• Costi in caso di ritardo nel pagamento (interessi di mora, costi legati alle azioni giudiziali di recupero attivate)
- Quali i Documenti richiesti?
Una volta individuato il prodotto più adatto alle proprie esigenze, il Consumatore deve provvedere a raccogliere la documentazione richiesta dal Finanziatore per l’istruttoria e la delibera del finanziamento. In fase di istruttoria infatti il Finanziatore richiede, oltre alla documentazione classica per l’identificazione del Consumatore, un documento specifico denominato certificato di stipendio. Il certificato di stipendio è un vero e proprio prospetto contabile degli emolumenti, prodotto dal datore di lavoro, che contiene informazioni utili al Finanziatore, quali la data di assunzione, il TFR accumulato, la retribuzione lorda e netta; nel caso siano in corso altri finanziamenti con prelievo sulla busta paga, viene riportata l’entità della trattenuta; analogamente vengono segnalati, se presenti, eventuali pignoramenti. Nel caso di pensionati la dichiarazione di quota cedibile rilasciata dall'Ente previdenziale di appartenenza prende il posto del certificato di stipendio, ma assume la stessa valenza per il Finanziatore.
- Conoscere in sintesi l'Istruttoria del finanziamento.
Dopo aver raccolto e presentato la documentazione completa prende avvio il processo di istruttoria della pratica. In caso di delibera con esito positivo si procede con la stipula del contratto e la successiva notifica al datore di lavoro (o all’ente previdenziale). Il datore di lavoro (o l’ente previdenziale) comunica il suo benestare a trattenere mensilmente l’importo della Rata indicata sul contratto direttamente dallo stipendio (o pensione) per versarlo al Finanziatore. Al ricevimento del benestare il Finanziatore può procedere con l’erogazione del finanziamento. I tempi di istruttoria e perfezionamento sono variabili in funzione dell’iter amministrativo ed in base al datore di lavoro (o l’ente previdenziale) e non sono pertanto preventivamente determinabili con certezza.
- Quali Diritto sono assicurati al consumatore in caso di estinzione anticipata?
Il Consumatore ha diritto di rimborsare il debito residuo (tutto o in parte) anche prima della scadenza del contratto. In tal caso, il Consumatore ha diritto al rimborso dei costi rapportati alla durata del finanziamento e non maturati al momento dell’estinzione; gli interessi vengono pagati dal consumatore mensilmente (ricompresi nella rata) e conseguentemente in caso di estinzione anticipata il consumatore pagherà solo gli interessi maturati fino al giorno dell’estinzione. Non sono oggetto di restituzione i costi trattenuti direttamente in sede di erogazione del finanziamento e che si esauriscono al momento della erogazione stessa (ad esempio costi fissi per istruttoria e collocamento). In caso di rimborso anticipato il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo calcolato in funzione del debito residuo e del momento di estinzione (1% se l’estinzione avviene in caso di durata residua del contratto superiore ad un anno; 0,5% in caso di durata residua pari o inferiore ad un anno). L’indennizzo non è dovuto in caso di debito residuo pari o inferiore a 10.000 euro.
- E' possibile rinnovare la cessione del quinto con la stipula di una nuova?
Il rinnovo della cessione del quinto (art. 39 DPR 180/50) prevede che possa esserne stipulata una nuova a condizione che il netto ricavo della nuova cessione sia destinato in parte all’estinzione della cessione in corso. La cessione del quinto può essere rinnovata, anche con altra banca o società finanziaria, a condizione che sia decorso un limite minimo di tempo pari ai 2/5 dell’intera durata del prestito iniziale (così, ad esempio se il prestito ha la durata di 5 anni, non può essere concesso il rinnovo prima di 2 anni) oppure che si stia rinnovando un’operazione di durata pari od inferiore a 60 mesi (contratta per la prima volta) con una di durata pari a 120 mesi. In caso di estinzione anticipata della precedente cessione, può esserne sottoscritta una nuova solo se sia trascorso almeno un anno dalla data dell’anticipata estinzione. I motivi principali per cui si procede al rinnovo della cessione sono:
• necessità di liquidità aggiuntiva per far fronte a nuove spese. In questo caso, mantenendo la rata mensile immutata (ad esempio 1/5 dello stipendio/pensione), il debitore ottiene una somma aggiuntiva allungando la durata del finanziamento.
• necessità di una riduzione della quota trattenuta dalla busta paga o dalla pensione. Allungare la durata del piano di ammortamento consente infatti di diminuire l’impatto mensile della rata sullo stipendio/pensione.
- E' prevista la facoltà di ripensamento?
Il diritto di recesso è la facoltà di “ripensamento” concessa al Consumatore,ossia la facoltà allo stesso riconosciuta di interrompere il contratto di finanziamento senza penali e senza il consenso del Finanziatore. Tale facoltà può essere esercitata entro e non oltre 14 giorni dalla conclusione del contratto, inviando al Finanziatore una comunicazione secondo le modalità indicate nel contratto. Se il finanziamento è già stato erogato si hanno 30 giorni di tempo, dall’invio della comunicazione, per restituire capitale, gli interessi maturati sino al momento della restituzione calcolati secondo quanto previsto dal contratto e gli oneri erariali
- Per un reclamo cosa faccio?
Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale, il Consumatore può presentare reclamo scritto al Finanziatore. Qualora il Consumatore sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta, ovvero ha avuto risposta negativa ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dal Finanziatore) potrà, preliminarmente all'esercizio di una azione giudiziale:
1. Rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) (D. Lgs. 385/1993 e s.m.i.). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Consumatore per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) o per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 euro (solo se il fatto contestato è successivo alla data 01.01.2009). Tale sistema è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per maggiori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
2. Presentare una domanda di mediazione all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia dal Finanziatore che dal Consumatore. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Consumatore. Per sapere come rivolgersi al citato organismo si può consultare il relativo regolamento pubblicato sul sito www.conciliatorebancario.it. Il Finanziatore e il Consumatore restano liberi, anche dopo la sottoscrizione del contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.